
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 130 dell'8 Gennaio 2014. Nel calcolare l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge onerato nei confronti dell'altro in sede di separazione o divorzio, il giudice deve tener conto dell'intera situazione finanziaria dell'obbligato. Dunque, a maggior ragione, se l'obbligato è un imprenditore occorre parametrare l'importo anche relativamente alle riserve detenute dalla società di cui è socio o titolare.
Nel caso di specie, a fronte di pronunce sfavorevoli sia in primo che in secondo grado, l'imprenditore obbligato - al quale era stata addebitata la separazione per comprovata infedeltà, commessa in un momento precedente rispetto al deterioramento dei rapporti affettivi tra coniugi, tale per cui si era reso impossibile il proseguimento della vita matrimoniale - lo stesso aveva proposto ricorso in Cassazione contestando appunto le modalità attraverso le quali il giudice del merito era giunto alla definizione della somma dovuta alla controparte.
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